sasadangelo ha scritto:Ciao,
Credo questa cosa sia d interesse generale.
Possiamo come dici te poi stilare un resoconto con tutti gli obblighi e metterlo su blog?
Credo interesserà non pochi, il primo sono io.
si posso occuparmene io però prima voglio documentarmi bene....sento degli amici consulenti e commercialisti per avere info certe

ma nel frattempo, se qualcuno si è iscritto ai registri può dirci quali sono i vincoli entro i quali si può evitare di farlo (forse Grafite/PItalia/Tracolcino?)
a me risulta il limite di euro 5.000 annui ma qua non è specificato:
L 20/11/1971 Num. 1062
Legge 20 novembre 1971, n. 1062 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 318).
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.